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E' LEGITTIMA L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO ANCHE COL VINCOLO PAESAGGISTICO
Tar Veneto, sentenza n. 48 del 25 gennaio 2012 
La realizzazione dell'impianto fotovoltaico non degrada l’ambiente circostante in quanto l’intervento non altera il  contesto perché in concreto non lo trasforma. Gli impianti fotovoltaici sono ormai  considerati un elemento architettonico sostanzialmente insignificante. Inutile, allora, accanirsi mettendosi di traverso e bloccando il montaggio di strutture che riducono l’inquinamento oltre che la bolletta energetica. Nella sentenza si legge:  Il parere  sfavorevole e vincolante della Soprintendenza appare viziato da travisamento e difetto di motivazione ed è evidentemente fondato – come osservato dai ricorrenti – sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per  l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi  – ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali  –  e comunque per l’impianto de quo.  Infatti, nel secondo progetto, i pannelli fotovoltaici costituiscono l’omogenea copertura di una sola falda del tetto – con cui fanno dunque corpo – della costruzione, la quale a sua volta appartiene alla tipologie delle villette unifamiliari su due piani, di recente e normale fattura, posta al lato di una strada totalmente urbanizzata (dove si contano decine di costruzioni consimili) e non lontana da una scuola e da una chiesa: la stessa Soprintendenza, del resto, riconosce che è fuori del nucleo abitato in cui si trova la costruzione interessata che il sito assume connotati di rara bellezza naturalistica. 2.3. Affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile, considerato che il Castello di****, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza: la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante. 2.4. In altri termini, non s’intende affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma.

CATASTO


A partire dal prossimo 1° ottobre le visure catastali a pagamento
Novità in arrivo per i cittadini contribuenti, professionisti, pubblica amministrazione e centri di assistenza fiscale.
Al partire dal prossimo 1° ottobre le visure catastali, fin'ora gratuite, avranno un costo determinato ai sensi dell'art. 6, comma 5 undecies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che rivede gli importi dei tributi catastali.
Le visure catastali ritornano, dopo un periodo di gratuità, ad essere a pagamento in controtendenza con l'attuale possibilità anche per il comune cittadino di effettuare una ricerca catastale sul sito dell'Agenzia del Territorio.

Appartamenti Rumorosi


ACQUISTANO UN APPARTAMENTO NON INSONORIZZATO ADEGUATAMENTE, COME PROMESSO. LEGITTIMA LA RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PREZZO ORIGINARIO
Corte di Cassazione,, sez. VI, Sentenza n. 1066 del 25 gennaio 2012
I signori G. *** e M. ***., acquirenti di un immobile costruito dalla venditrice S. **** costruzioni S.p.A., agivano nel dicembre 2003 chiedendo che la convenuta fosse  condannata ad apportare le modifiche necessarie per garantire i difetti dell’opera o in subordine alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni.
Il tribunale di torino accoglieva la domanda di riduzione del prezzo con riferimento alla insufficiente insonorizzazione
dell’appartamento. Condannava pertanto la società costruttrice alla restituzione del 20% del prezzo dichiarato
nell’atto di acquisto. La Corte d’ appello l’8 ottobre 2009 rigettava il gravame, ritenendo provato l’insufficiente isolamento acustico dell’immobile.
Confermava l’esistenza del potere del giudice di merito di procedere a liquidazione equitativa delle riduzioni del prezzo. La soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 30 dicembre 2009, resistito da controricorso degli intimati. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. L’unico complesso motivo denuncia vizi di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1492 c.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. La censura deduce che l’esistenza del vizio e la domanda estimatoria non giustificano il ricorso alla valutazione equitativa della diminuzione del prezzo; che la Corte avrebbe dovuto accertare le ragioni per le quali era impossibile o estremamente difficile fornire la prova del minor valore di
mercato dell’alloggio, vertendosi in un caso di mera “complessità” di tale accertamento. Un secondo profilo è dedicato alla percentuale di riduzione applicata, considerata illogica e non sorretta da prova adeguata. Il ricorso è
manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha opportunamente preso le mosse da Cass. 13332/00, a mente della quale in materia di vendita e di minor prezzo è possibile il ricorso al criterio equitativo e al prudente apprezzamento del giudice.
La particolarità del caso in esame non evidenzia reali, concrete possibilità di dimostrare l’entità della diminuzione di valore del bene a causa dei difetti di costruzione. Significativamente neppure il ricorso è stato in grado di indicare
quali fattori avrebbero potuto essere oggetto di prova e in qual modo. Invero, nelle offerte immobiliari con i consueti canali commerciali non viene divulgata la esistenza dei difetti degli immobili, né la riduzione eventualmente accordata
in relazione ad essi. Una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni singola contrattazione, quale l’interesse dell’aspirante acquirente di acquisire quell’immobile in funzione di
ubicazione, esposizione, dimensioni, etc, il bisogno del venditore di realizzare il prezzo e quindi la disponibilità a sopportare maggiore o minore abbattimento di costi. Si potrebbe continuare, nell’indicazione di fattori aleatori, verificabili in concreto solo con un metodo impraticabile, cioè l’offerta in vendita proprio dell’immobile oggetto della controversia, che invece gli attori hanno inteso trattenere per sé, chiedendo solo la riduzione del prezzo. Logico e razionale si rivela pertanto il criterio individuato dalla Corte di Torino, che ha preso come utile parametro di riferimento il costo degli eventuali lavori di messa a norma dell’immobile, opere che richiederebbero l’evacuazione dell’appartamento soprastante. Ha quindi equitativamente temperato questo costo, pervenendo all’individuazione del 20% del prezzo di acquisto, in considerazione della destinazione abitativa del bene, della gravosità del difetto. Della sua incidenza rispetto al godimento ordinario di un immobile siffatto. La decisione non viola pertanto una corretta linea interpretativa delle norme evocate. La motivazione risulta immune da vizi logici tali da consentire al giudice di legittimità il sindacato richiesto, fermo restando che è precluso alla Corte sostituirsi al compito proprio del giudice di merito.


Edilizia


IL CONCETTO DI «ULTIMAZIONE LAVORI» IN TEMA DI REATI EDILIZI
Corte di Cassazione, Sentenza n. 7065 del 23 febbraio 2012
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ricorda che in tema di reati edilizi, l'incertezza assoluta sulla data di  commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione che consente l'applicazione del principio
del favor rei, non ammette alcun automatismo e deve risultare da dati obiettivi. In tema di reati edilizi il concetto di  "ultimazione dei lavori" ha natura oggettiva   e richiede, pertanto, che il termine entro cui risultano ultimati i lavori non dipenda da valutazioni soggettive. Al riguardo la Corte richiama la giurisprudenza che consente di accertare la cessazione della permanenza del reato urbanistico, che ha natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (Cass. SS. UU. n. 17178, 8/05/2002). La cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Cass. Sez. III n. 38136, 24/10/2001).
NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI PENSILINE E TETTOIE

02/11/2011 - Necessario il permesso di costruire per la realizzazione di pensiline e tettoie che non possono essere classificate come opere provvisorie e accessorie. Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione con una sentenza del 7 settembre scorso.
La Corte, in base alle finalità di arredo e protezione, ha rilevato una identità tra la nozione di pensilina e tettoia, che possono aumentare l’abitabilità dell’immobile.
Nel caso in cui la realizzazione di questi interventi non possa essere considerata provvisoria, è necessario richiedere il permesso di costruire.
La Cassazioneha ricordato che il permesso di costruire deve essere richiesto non solo per la creazione di nuovi volumi, ma per tutti gli interventi che, implicando una modifica del territorio, non possono essere considerati minori.
Si differenziano invece i pergolati, costituiti da una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore e destinati solitamente alla produzione di ombra.